La Circolare del Ministero dell’interno pubblicata il 3.5.3020, per quanto riguarda l’accezione del termine “congiunti” previsto dal DPCM 26.4.2020, rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione numero 46351 del 2014.
Cosa dice in merito questa sentenza?
“il riferimento ai prossimi congiunti deve essere inteso in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.
“la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione quanto piuttosto come stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.
E indica come riferimento l’articolo 2 della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazione della persona per affermare che lo stabile legame tra due persone “non debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio”
Per completezza, riportiamo qui integralmente la sentenza della Corte di Cassazione numero 46351 del 2014.
