
Di seguito riportiamo l’articolo 1 del DPCM, quello che riporta le regole da seguire per la generalità dei cittadini.
Qui si può scaricare il testo completo del DPCM in PDF
e qui tutti gli allegati con i protocolli per le varie categorie di attività e servizi (PDF)
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione
dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. - È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2
dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. - Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020
alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. - Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020
al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in
uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre
2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli
spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del
25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i
predetti divieti. - Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private. - È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630,
del Capo del Dipartimento della protezione civile. - Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. - L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e
accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche
assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco
all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel
rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni
di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e
Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano
paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le
attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma
restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria
in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le
linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività
dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate
esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e
Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di
interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi
carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e),
che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena,
questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per
verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72
ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere
in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta
al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono
autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte
all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o
situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi
eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti
su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemica;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta
sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia,
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in
presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini
di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente
di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di
coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad
agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di
tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento
partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci
eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei
lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni
coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali
misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà
comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale,
volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed
extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di
lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici
amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. I corsi di formazione pubblici e
privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di
formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di
formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia,
nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in
formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in
ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti, anche a distanza
e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati
dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale
per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di
formazione, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di
pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del
personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico,
Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità
Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le
relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo
svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di
formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i
corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi
di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità
stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la
revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per
l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità
marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti
nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche
effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le Regioni, gli uffici
competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese
quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario
periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla
data della dichiarazione di disponibilità all’esame. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei
percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da
effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria,
nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui
al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le
istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di
attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le
attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di
personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza
conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione
necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o
privati;
t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in
base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si
svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti
relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle
dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno,
quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e
della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano,
per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme
restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e
istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti
con disturbi specifici dell’apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto
necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative,
nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla
presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini
delle relative valutazioni;
z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio
2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza
e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso,
per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa), comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo
i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri
di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle
giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei
centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a
eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti
agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi
commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di
cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo
restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere
consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo
precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro;
ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino
i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con
esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore
al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle
fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della
salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni
o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi,
nonché ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive
federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive
nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida
da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico,
rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le