Le informazioni seguenti sono le consolidate anticipazioni riportate da tutti i principali giornali italiani.
Le norme saranno in vigore da giovedì 5 novembre e al 3 dicembre.
Il DPCM prevede 3 insiemi di norme:
- valide per tutto il territorio nazionale
- valide per le regioni/province autonome con “livello 3” (cosiddetto livello “arancione”)
- valide per le regioni/province autonome con “livello 4” (cosiddetto livello “rosso”)
Il DPCM affida al ministro della Salute la responsabilità di stabilire «ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base del documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni «Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno» che prevede 21 criteri.
1. Norme valide per tutto il territorio nazionale
- limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5;
- autocertificazione per uscire di casa tra le 22 e le 5 (ragioni di lavoro necessità e salute);
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo i laboratori in presenza;
- per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
- chiusura nei fine settimana delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- chiusura di bar e ristoranti alle 18;
- chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;
- forte raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Norme valide per le regioni/province autonome con “livello 3” (cosiddetto livello “arancione”)
- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Norme valide per le regioni/province autonome con “livello 4” (cosiddetto livello “rosso”)
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (salvo necessità e urgenza);
- chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole;
- chiusi i mercati di generi non alimentari;
- chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
- consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;
- consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
- attività scolastica in presenza solo per scuola dell’infanzia, elementare e prima media
I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona «rossa», vi rimarrà per due settimane almeno.