Nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cliccare qui per il testo integrale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg
Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
Per gli eventi di cui sopra, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore:
- a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo’ essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei
trattamenti di sostegno del reddito, - o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito,
- o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per l’accesso al Fondo non e’ richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
L’ammissione ai benefici del Fondo e’ concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre:
Un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorita’ competente per l’emergenza coronavirus.
Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attivita’ e’ ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg