Le Regole di Fase 2 per la Toscana in vigore da oggi: un riassunto ordinato

  1. SECONDE CASE
    Non è consentito il rientro in Toscana nelle seconde case utilizzate per vacanza. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.
  2. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
    Chi risiede in Toscana può raggiungere seconde case, camper, roulottes o altri manufatti per svolgere attività di manutenzione e riparazione. Lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale (quindi non familiare) e limitato al territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
  3. FARE LA SPESA
    Si può fare la spesa nel territorio della propria provincia.
    Per chi abita in un comune confinante con un’altra provincia vale il principio di prossimità. In questo caso si può raggiungere il punto vendita più vicino, anche se esterno alla propria provincia.
  4. ATTIVITÀ SPORTIVA
    L’attività sportiva può essere svolta, solo individualmente, ma spostandosi all’interno dell’intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata. Si può fare sport anche negli impianti pubblici o privati all’aperto senza l’utilizzo di spogliatoi o altri spazi chiusi. I minori o i soggetti non completamente autosufficienti possono essere accompagnati da una persona. La distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri.
  5. PASSEGGIATE, JOGGING E BICICLETTA
    L’attività motoria, a piedi o in bicicletta, può essere svolta con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri.
  6. USO DELLE MASCHERINE
    Per ogni altra attività diversa da quella sportiva valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri.
  7. ALLEVAMENTO E CURA DEGLI ORTI E DEI BOSCHI
    Anche le attività agricole e la selvicoltura sono permesse, e l’ambito è quello regionale. Occorre però che lo si faccia in un appezzamento agricolo o forestale di proprietà, con un solo spostamento al giorno e il rientro in giornata presso la propria abitazione. Le attività da svolgere devono limitarsi a quelle per la tutela delle specie vegetali, degli animali allevati, e per il taglio del bosco.
  8. ADDESTRAMENTO CANI E CAVALLI
    È consentito l’addestramento e l’allevamento di cavalli e cani, all’interno del territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.
  9. TOELETTATURA DEGLI ANIMALI
    L’attività degli esercizi di toelettatura di animali è permessa, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale.
  10. USO DELLE IMBARCAZIONI
    L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata.
  11. MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO BARCHE
    Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa.
  12. RISTORAZIONE E BAR, CONSEGNE A DOMICILIO E ASPORTO
    La ristorazione con consegna a domicilio è permessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Lo stesso vale per la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.
  13. AGRITURISMI
    Anche le aziende agrituristiche autorizzate potranno somministrare alimenti e bevande alle condizioni indicate per la ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
  14. CALZATURE PER BAMBINI
    È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.
  15. DISTRIBUTORI BENZINA
    Gli impianti di distribuzione carburanti che funzionano con la presenza del gestore possono derogare dall’obbligo di presenza nelle fasce orarie di garanzia.
  16. CIMITERI
    E’ consentito l’accesso ai cimiteri in forma individuale o con accompagnatore nel caso di persona non completamente autosufficiente.
  17. SPOSTARSI IN BUS
    Con l’avvio della fase 2, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Nei giorni scorsi ho firmato l’ordinanza n. 47, che rinvia alle disposizioni nazionali per gli aspetti non previsti al suo interno. È possibile servirsi dei mezzi pubblici esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti. Va rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vanno utilizzate le consuete misure personali anticontagio. A bordo dei mezzi pubblici occorrerà infatti rispettare la distanza di almeno 1 metro dagli altri passeggeri e dal conducente. Sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico ed è raccomandato indossare i guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, ad eccezione dei bambini sotto i sei anni. Lo stesso vale per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per i loro accompagnatori. La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
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