6.11.2020: Emergenza Covid, in Toscana il nuovo modello di albergo sanitario con “usca” stabili dedicate

Un nuovo modello di albergo sanitario con usca stabili dedicate, arruolamento di nuove strutture ricettive tramite bandi di manifestazione di interesse uguali nelle tre Asl, a cui si può partecipare fino al perdurare dell’emergenza, per reperire nuove camere. Obiettivo: aumentare le attuali 937 camere dei 31 alberghi sanitari, già disponibili nelle tre aree vaste toscane (Centro, Nord Ovest e Sud Est) fino a 1.500 unità complessive. Sono queste le novità, illustrate oggi, 6 novembre, dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessore alla sanità, Simone Bezzini, davanti all’Hotel Caravaggio di Firenze, in Piazza Indipendenza: uno dei 18 alberghi sanitari presenti nel territorio di competenza della Asl centro, che ha messo a disposizione 36 camere, di cui 9 ancora disponibili, e che fa parte dei tre nuovi modelli di albergo sanitario (gli altri 2 sono 1 a Prato e 1 a Montecatini) della nuova organizzazione avviata ieri.

Attualmente i 31 alberghi sanitari toscani sono così distribuiti: 18 nella Asl centro con 646 camere (446 già occupate); 10 nella Nord Ovest con 235 camere (132 occupate); 3 nella Sud Est con 56 camere (43 occupate).

Le tre Asl toscane sono già tutte al lavoro nel reperimento di ulteriori strutture ricettive da destinare alla funzione di albergo sanitario fino ad almeno 1.500 camere per ospitare pazienti Covid, con caratteristiche cliniche tali da poter essere gestiti al di fuori dal ricovero ospedaliero con usca dedicate in modo stabile, in orario diurno. Una modalità organizzativa sperimentale, questa, motivata dall’esigenza di riunire più persone in un unico luogo, al fine di poter garantire un controllo medico e sanitario giornaliero, dando continuità all’assistenza e alla presa in carico dei pazienti Covid.

“Gli alberghi sanitari sono un altro tassello importante nel mosaico della nostra battaglia anti Covid – dichiara Giani -. Stiamo potenziando l’offerta delle camere per pazienti Covid tramite un diretto coinvolgimento delle strutture ricettive del nostro territorio in ogni Area vasta della Toscana. Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse, indice di una concreta volontà di fare parte di quella rete di sinergie che abbiamo attivato per fronteggiare, tutti quanti insieme, l’emergenza pandemica, che stiamo vivendo. Siamo sempre costantemente al lavoro, pronti ad attivare ogni buona strategia di tutela della salute dei nostri cittadini”.

“Le aziende hanno realizzato un bando di manifestazione di interesse illimitato nel tempo verso tutte le strutture alberghiere interessate a mettere a disposizione le loro strutture per isolamento dei casi positivi. Il bando attivato lunedì scorso ha già permesso di individuare e arruolare nuove strutture alberghiere – spiega Bezzini -. E’ stata anche attivata un’evoluzione del modello di isolamento alberghiero che permetta a tutti gli ospiti presenti di avere una sorveglianza sanitaria molto più stretta e continua attraverso il posizionamento delle unità usca all’interno degli alberghi con maggior numero di camere disponibili, in modo tale da ottimizzare la risorsa medica infermieristica del team usca e trasformando, di fatto, l’albergo sanitario in quello che potremmo definire un ‘albergo assistito’ con un livello di presenza sulle 12 ore di assistenza medica, infermieristica e di dotazioni tecnologiche avanzate, nonché l’attivazione di team specialistici di consulenza. I primi tre alberghi che passano in questa modalità sono attivati già da ieri. Un sentito ringraziamento a tutti gli albergatori per la loro collaborazione”.

Qui il bando della ASL Toscana Sud Est

https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/bando-per-strutture-ricettive-da-destinarsi-ad-albergo-sanitario-per-persone-positive-al-covid

Cosa sono

Gli alberghi sanitari sono strutture ricettivo-alberghiere destinate a ospitare le persone asintomatiche o pauci sintomatiche, risultate positive al Covid-19 e che per condizioni socio-abitative non hanno la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza. Sono strutture a norma in materia di prevenzione incendi, con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l’esercizio di tale attività. Gli spazi dovranno avere la possibilità di creare una o più separazioni, con percorsi appositi per le persone e per il personale di servizio.

La struttura deve prevedere un ingresso unico per tutte le persone, con passaggio obbligato attraverso una postazione di accettazione alberghiera (in collegamento diurno con Acot -Agenzia per la continuità fra ospedale e territorio-, la quale comunica con i servizi territoriali) opportunamente fornito di dispositivi di protezione individuale (secondo normativa vigente) che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispone l’accompagnamento in stanza.

Il supporto-accompagnamento è curato da personale alberghiero, opportunamente fornito di dpi (secondo normativa vigente), che accompagna le persone alla stanza dedicata.

Chi vi accede

Hanno accesso all’ospitalità e ai servizi degli alberghi sanitari persone con positività accertata per Covid-19; asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento. Vi possono accedere in orario diurno e notturno.

La presa in carico e la valutazione degli esiti del monitoraggio diurno delle condizioni cliniche della persona sono affidate al medico e al pediatra di famiglia, con possibilità di attivazione delle usca stabili (con il nuovo modello organizzativo), quando la struttura è inserita nell’ambito territoriale di competenza. Negli altri casi (struttura non inserita nell’ambito territoriale di competenza o persona senza medico o pediatra di famiglia) la persona sarà in carico all’usca di riferimento.

È garantito il monitoraggio infermieristico (condizioni generali, temperatura, saturazione, sintomatologia) diurno, e almeno giornaliero, dei casi.

È garantito il monitoraggio medico telefonico giornaliero, che è affidato al medico e al pediatra di famiglia, che può avvalersi dell’attivazione dell’Usca di riferimento per proiezioni all’interno della struttura.

Eventuale necessità di raccordo sanitario notturno sarà garantita tramite i consueti contatti con la Continuità assistenziale, dotata appositamente di saturimetri. In caso di urgenza i percorsi sono quelli garantiti dalla struttura del 118.

La gestione logistica della struttura, in caso di necessità, può prevedere il supporto della Protezione civile.

E’ previsto un servizio di sanificazione, con personale appositamente dedicato in gestione diretta e/o esternalizzata, che attui procedure di igiene ambientale idonee.

Visto il contesto di isolamento a cui sono sottoposte le persone ospitate in albergo, sono previste modalità di supporto per consentire alla persona l’acquisizione di farmaci, previsti da relativa prescrizione medica. Qualora necessario, con il supporto della Protezione civile, eventuali presidi/farmaci vengono consegnati attraverso gli stessi sistemi della normale quarantena domiciliare.

Non sono permesse visite esterne. Il personale alberghiero di supporto dovrà provvedere ad individuare modalità di consegna di effetti personali da parte dei familiari della persona.

L’occupazione degli spazi comuni da parte delle persone ospitate non è permessa.

I servizi garantiti:

  • alberghiero. Nel momento della pulizia della stanza il paziente potrà uscire dal locale mantenendo le precauzioni previste nei confronti del personale e di eventuali altri ospiti;
  • lavanderia. Il servizio di lavanderia dovrà essere atto a garantire adeguate norme igieniche previste per il contesto pandemico;
  • ristorazione. Il servizio dovrà prevedere la consegna del pasto in camera con materiale monouso;
  • sorveglianza ambientale;
  • monitoraggio sanitario;
  • supporto tecnologico specifico;
  • defibrillatore blsd;
  • dpi secondo normativa vigente per le persone ed il personale di servizio e personale sanitario;
  • comfort per le persone (es. connessione wifi, televisione);
  • saturimetri e termometri a disposizione del personale sanitario;
  • kit di dotazione individuale (termometri);
  • se disponibili, dispositivi indossabili (wearable) di supporto al monitoraggio sanitario;
  • se disponibile, dispositivi videoterminale che permettano televalutazioni;
  • potrà inoltre essere attivato, previa indicazione del medico/pediatra di famiglia e dell’Usca:
  • supporto telefonico per educazione sanitaria
  • supporto telefonico per automonitoraggio dei sintomi
  • televalutazione della persona per monitoraggio dei sintomi
  • verifica attivazione percorso per accertamento dello stato di positività per Covid-19 /tamponi al fine di individuare tempestivamente la possibilità rientro a domicilio.

Il requisito per il rientro a domicilio è l’accertata negatività a Covid-19. La gestione operativa dei posti letto è a carico delle articolazioni zonali, che si organizzano per la parte di monitoraggio sanitario con medico/pediatra di famiglia, usca, centrale di continuità assistenziale, acot di riferimento, e i servizi infermieristici territoriali.

6.11.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 2.592 nuovi casi (ieri 2.273) con 16.374 tamponi (ieri 15.743), 32 decessi (ieri 25). In Maremma, 81 nuovi casi (ieri 72).

In Toscana sono 57.680 i casi di positività al Coronavirus, 2.592 in più rispetto a ieri (2.168 identificati in corso di tracciamento e 424 da attività di screening). I nuovi casi sono il 4,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 16.738 (29% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.180.350, 15.743 in più rispetto a ieri.

Sono 9.398 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,6% è risultato positivo.

A questi si aggiungono i 1.382 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 39.440, +5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.512 (77 in meno rispetto a ieri), di cui 209 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 22 uomini e 10 donne con un’età media di 83,1 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 2.592 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

  • Sono 17.138 i casi complessivi ad oggi a Firenze (732 in più rispetto a ieri),
  • 4.856 a Prato (211 in più),
  • 4.619 a Pistoia (236 in più),
  • 3.304 a Massa-Carrara (140 in più),
  • 5.505 a Lucca (224 in più),
  • 7.686 a Pisa (449 in più),
  • 4.197 a Livorno (211 in più),
  • 5.668 ad Arezzo (199 in più),
  • 2.416 a Siena (109 in più),
  • 1.736 a Grosseto (81 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.179 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1.024 nella Nord Ovest, 389 nella Sud est.

La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.547 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.367 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 1.884 casi per 100.000 abitanti, Pisa con 1.834, Massa-Carrara con 1.695; la più bassa Grosseto con 783.
Complessivamente, 37.928 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.035 in più rispetto a ieri, più 5,7%).
Sono 37.125 (993 in più rispetto a ieri, più 2,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 13.607, Nord Ovest 14.803, Sud Est 8.715).
Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.512 (77 in meno rispetto a ieri, meno 4,8%), 209 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 3,5%).
Le persone complessivamente guarite sono 16.738 (602 in più rispetto a ieri, più 3,7%): 1.242 persone clinicamente guarite (526 in più rispetto a ieri, più 73,5%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 15.496 (76 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 32, oggi, i nuovi decessi: 22 uomini e 10 donne con un’età media di 83,1 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 17 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa-Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana.

Sono 1.502 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 553 a Firenze, 78 a Prato, 109 a Pistoia, 206 a Massa Carrara, 168 a Lucca, 137 a Pisa, 92 a Livorno, 80 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 15 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 40,3 per 100.000 residenti contro il 66,6 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (105,7 per 100.000), Firenze (54,7 per 100.000) e Lucca (43,3 per 100.000), il più basso a Grosseto (12,2 per 100.000).

 

5.11.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 2.273 nuovi casi (ieri 1.828) con 16.374 tamponi (ieri 15.026), 25 decessi (ieri 42). In Maremma, 72 nuovi casi (ieri 68).

Sono oggi 2.273 i nuovi positivi al Coronavirus (1.814 identificati in corso di tracciamento e 459 da attività di screening) su un totale di 55.088 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 2.273 casi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri. Sono 10.611 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.291 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37.482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più).

Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un’età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Nei totali e nelle differenze provinciali, oltre ai nuovi positivi giornalieri, sono compresi 373 casi risalenti al 3 novembre, ai quali è stata attribuita la provincia residenza.

  • Sono quindi 16.406 i casi complessivi ad oggi a Firenze (788 in più rispetto a ieri),
  • 4.645 a Prato (302 in più),
  • 4.383 a Pistoia (214 in più),
  • 3.164 a Massa (27 in più),
  • 5.281 a Lucca (243 in più),
  • 7.237 a Pisa (503 in più),
  • 3.986 a Livorno (213 in più),
  • 5.469 ad Arezzo (222 in più),
  • 2.307 a Siena (62 in più),
  • 1.655 a Grosseto (72 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.304, quindi, i casi riscontrati nell’Asl Centro, 986 nella Nord Ovest, 356 nella Sud est, comprensivi dei nuovi positivi odierni e dei 373 casi del 3 novembre.

La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.477 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.309 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 1.802 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.727, Massa Carrara con 1.624, la più bassa Grosseto con 747.

Complessivamente, 35.893 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.945 in più rispetto a ieri, più 5,7%). Sono 36.132 (1.614 in più rispetto a ieri, più 4,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 13.161, Nord Ovest 14.665, Sud Est 8.306).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.589 (73 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 202 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 2,5%).

Le persone complessivamente guarite sono 16.136 (246 in più rispetto a ieri, più 1,5%): 716 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 15.420 (246 in più rispetto a ieri, più 1,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 1.470 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, dai quali sono stati oggi tolti 16 decessi erroneamente comunicati nella giornata di ieri dalla Asl Toscana Centro. I 1.470 deceduti sono così ripartiti: 536 a Firenze, 75 a Prato, 107 a Pistoia, 204 a Massa Carrara, 167 a Lucca, 132 a Pisa, 92 a Livorno, 79 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 39,4 x100.000 residenti contro il 65,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (104,7 x100.000), Firenze (53,0 x100.000) e Lucca (43,1 x100.000), il più basso a Grosseto (12,2 x100.000).

4.11.2020: Le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

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4.11.2020: nelle ultime 24 ore in Toscana 1.828 nuovi casi con 15.086 tamponi, 58 decessi. In Maremma 68 nuovi casi, a Scansano 2.

Sono oggi 1828 i nuovi positivi al Coronavirus (1.426 identificati in corso di tracciamento e 402 da attività di screening) su un totale di 52.815 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 3,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.828 casi odierni è di 43 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 15.890 (30,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.148.233, 15.086 in più rispetto a ieri. Sono 7.953 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23% è risultato positivo. A questi si aggiungono gli 875 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 35.464, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.516 (65 in più rispetto a ieri), di cui 197 in terapia intensiva (7 in più).

Oggi si registrano 58 nuovi decessi: 33 uomini e 25 donne con un’età media di 76,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 24 a Firenze, 9 a Prato, 7 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Arezzo.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

  • Sono 15.618 i casi complessivi ad oggi a Firenze (421 in più rispetto a ieri),
  • 4.343 a Prato (148 in più),
  • 4.169 a Pistoia (164 in più),
  • 3.137 a Massa (50 in più),
  • 5.038 a Lucca (167 in più),
  • 6.734 a Pisa (336 in più),
  • 3.773 a Livorno (123 in più),
  • 5.247 ad Arezzo (282 in più),
  • 2.245 a Siena (69 in più),
  • 1.583 a Grosseto (68 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 733, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 676 nella Nord Ovest, 419 nella Sud est.

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.406 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.259 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 1.685 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 1.610, Pisa con 1.607, la più bassa Grosseto con 714.

Complessivamente, 33.948 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.482 in più rispetto a ieri, più 4,6%). Sono 34.518 (1.685 in più rispetto a ieri, più 5,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12.324, Nord Ovest 14.338, Sud Est 7.856).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.516 (65 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 197 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 3,7%).

Le persone complessivamente guarite sono 15.890 (223 in più rispetto a ieri, più 1,4%): 716 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 15.174 (223 in più rispetto a ieri, più 1,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 1.461 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 532 a Firenze, 82 a Prato, 106 a Pistoia, 201 a Massa Carrara, 167 a Lucca, 128 a Pisa, 90 a Livorno, 77 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 39,2 x100.000 residenti contro il 65,3 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (103,1 x100.000), Firenze (52,6 x100.000) e Lucca (43,1 x100.000), il più basso a Grosseto (12,2 x100.000).

4.11.2020: Il testo completo del nuovo DPCM

Di seguito il testo completo del DPCM.

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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all’allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;
Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che l’osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall’iter procedimentale che contempla l’adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
c) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
d) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Art. 6
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 7
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 8, commi 7 e 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 8
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché’ degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Art. 9
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 7;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 10
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 8, comma 6.
3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 11
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 12
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.
Art. 13
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 3 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della salute

4.11.2020: Firmato dal presidente Conte i nuovo DPCM, in attesa della pubblicazione sulla G.U. la sintesi dei provvedimenti

Le informazioni seguenti sono le consolidate anticipazioni riportate da tutti i principali giornali italiani.

Le norme saranno in vigore da giovedì 5 novembre e  al 3 dicembre.

Il DPCM prevede 3 insiemi di norme:

  1. valide per tutto il territorio nazionale
  2. valide per le regioni/province autonome con “livello 3” (cosiddetto livello “arancione”)
  3. valide per le regioni/province autonome con “livello 4” (cosiddetto livello “rosso”)

Il DPCM affida al ministro della Salute la responsabilità di stabilire «ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base del documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni «Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno» che prevede 21 criteri.

1. Norme valide per tutto il territorio nazionale
  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22  alle 5;
  • autocertificazione per uscire di casa tra le 22 e le 5 (ragioni di lavoro necessità e salute);
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo i laboratori in presenza;
  • per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • chiusura nei fine settimana delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;
  • forte raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Norme valide per le regioni/province autonome con “livello 3” (cosiddetto livello “arancione”)
  • vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Norme valide per le regioni/province autonome con “livello 4” (cosiddetto livello “rosso”)
  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (salvo necessità e urgenza);
  • chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole;
  • chiusi i mercati di generi non alimentari;
  • chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
  • sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
  • consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;
  • consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • attività scolastica in presenza solo per scuola dell’infanzia, elementare e prima media

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona «rossa», vi rimarrà per due settimane almeno.

 

2.11.2020: Testo e video integrale delle comunicazioni alle Camere del Presidente G. Conte sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Il testo integrale con le ipotesi di contenuti del nuovo DPCM.
Approvato nel Parlamento con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione delle opposizioni.

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Video con le comunicazioni del Presidente del Consiglio alla Camera

1.11.2020: Regione Toscana distribuisce 12 milioni di mascherine a titolo gratuito.

Dodici milioni di dispositivi per la protezione individuale dei cittadini, frutto di una fornitura delle scorse settimane, sono stati trasmessi ai sindaci dei Comuni non capoluogo della Regione Toscana e saranno gli stessi primi cittadini a decidere come distribuire le mascherine.

Lo comunica il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha deciso di innovare il sistema di distribuzione dei dispositivi di sicurezza: “In passato erano utilizzati centri commerciali e farmacie; ora decideranno i sindaci, mi fido di loro”.

1.11.2020: nelle ultime 24 ore mai così tanti nuovi casi in Maremma 98 contro i 76 di ieri. In Toscana 2.379 nuovi casi (ieri 2.540) con 15.841 tamponi (ieri 16.176 ), 18 decessi (ieri 25).

In Toscana sono 46.642 i casi di positività al Coronavirus, 2.379 in più rispetto a ieri (1.962 identificati in corso di tracciamento e 417 da attività di screening). I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.106.715, 15.841 in più rispetto a ieri. Sono 9.309 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 9 uomini e 9 donne con un’età media di 85,4 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 2.379 casi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 8% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

  • Sono 14.086 i casi complessivi ad oggi a Firenze (750 in più rispetto a ieri),
  • 3.717 a Prato (220 in più),
  • 3.720 a Pistoia (290 in più),
  • .925 a Massa (51 in più),
  • 4.650 a Lucca (177 in più),
  • 5.926 a Pisa (287 in più),
  • 3.234 a Livorno (217 in più),
  • 4.387 ad Arezzo (226 in più),
  • 2.031 a Siena (63 in più),
  • 1.416 a Grosseto (98 in più).

Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.260 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 732 nella Nord Ovest, 387 nella Sud est.

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.251 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.126 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.501 casi x100.000 abitanti, Prato con 1.442, Pisa con 1.414, la più bassa Grosseto con 639.
Complessivamente, 28.695 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.060 in più rispetto a ieri, più 7,7%).
Sono 30.546 (238 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.013, Nord Ovest 12.327, Sud Est 7.206).
Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.279 (70 in più rispetto a ieri, più 5,8%), 173 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 6,1%).
Le persone complessivamente guarite sono 15.305 (231 in più rispetto a ieri, più 1,5%): 716 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 14.589 (231 in più rispetto a ieri, più 1,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Purtroppo, oggi si registrano 18 nuovi decessi: 9 uomini e 9 donne con un’età media di 85,4 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Massa Carrara, 2 a Livorno, 6 a Arezzo.

Sono 1.363 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 488 a Firenze, 70 a Prato, 95 a Pistoia, 197 a Massa Carrara, 157 a Lucca, 122 a Pisa, 85 a Livorno, 72 ad Arezzo, 37 a Siena, 26 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 36,5 x100.000 residenti contro il 64,0 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (101,1 x100.000), Firenze (48,3 x100.000) e Lucca (40,5 x100.000), il più basso a Grosseto (11,7 x100.000).

31.10.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 2.540 nuovi casi (ieri 2.765) con 16.176 tamponi (ieri 17.834), 25 decessi (ieri 10). In Maremma, 76 nuovi casi (ieri 75).

In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri (2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening). I nuovi casi sono il 6,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.844, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.209 (49 in più rispetto a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (10 in più). Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un’età media di 84 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 2.540 casi odierni è di 45 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.
Sono 13.336 i casi complessivi ad oggi a Firenze (728 in più rispetto a ieri), 3.497 a Prato (282 in più), 3.430 a Pistoia (197 in più), 2.874 a Massa (126 in più), 4.473 a Lucca (202 in più), 5.639 a Pisa (376 in più), 3.017 a Livorno (205 in più), 4.161 ad Arezzo (266 in più), 1.968 a Siena (82 in più), 1.318 a Grosseto (76 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.207 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 909 nella Nord Ovest, 424 nella Sud est.

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.187 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.073 per 100.000, dato di ieri).
Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.475 casi per 100.000 abitanti, Prato con 1.357, Pisa con 1.346, la più bassa Grosseto con 595.

Complessivamente, 26.635 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.375 in più rispetto a ieri, più 5,4%).
Sono 30.784 (1.145 in più rispetto a ieri, più 3,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.958, Nord Ovest 11.478, Sud Est 7.348).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati oggi sono complessivamente 1.209 (49 in più rispetto a ieri, più 4,2%), 163 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 6,5%).

Le persone complessivamente guarite sono 15.074 (1.091 in più rispetto a ieri, più 7,8%): 716 persone clinicamente guarite (67 in più rispetto a ieri, più 10,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 14.358 (1.024 in più rispetto a ieri, più 7,7%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.
Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un’età media di 84 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 11 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Arezzo.I deceduti dall’inizio dell’epidemia sono 1.345, cosi ripartiti: 483 a Firenze, 67 a Prato, 95 a Pistoia, 195 a Massa Carrara, 157 a Lucca, 122 a Pisa, 83 a Livorno, 66 ad Arezzo, 37 a Siena, 26 a Grosseto. Inoltre 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 36,1 per 100 mila residenti, contro il 63,5 per 100 mila della media italiana (11° regione).
Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (100,1 per 100.000), Firenze (47,8 per 100.000) e Lucca (40,5 per 100.000), il più basso a Grosseto (11,7 per 100.000).

Ordinanza 100 del 30 ottobre 2020 della Regione Toscana: Approvazione “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio”

 

  • Disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa

    • Negli esercizi commerciali l’ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante.
      Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
    • E’ vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.
    • Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
    • All’ingresso dell’esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno. A tale fine deve essere garantita
      l’applicazione di un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, come definita dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), escludendo dal computo gli operatori. Conseguentemente devono essere utilizzati
      sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare assembramenti, non superare il numero limite individuato e assicurare che all’interno dell’esercizio
      sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all’interno dell’esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.
    • All’ingresso di ciascun esercizio commerciale sono posizionati dispenser per igienizzare le mani ed è installata apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all’interno
      dell’esercizio (obbligo di mascherina, obbligo di igienizzare le mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro – è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m – e divieto di assembramenti), nonché il divieto di accedere all’esercizio commerciale in caso di sintomatologia febbrile (temperatura superiore a 37, 5 °C).
    • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.
    • Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante per l’igiene delle mani. In ogni caso, occorre favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita

    • All’ingresso dell’esercizio sono posizionati rilevatori di temperatura corporea. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all’ingresso del centro commerciale.
    • Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.
    • Qualora per l’accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o
      scale mobili. Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile
      prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
    • La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando all’esterno la capienza massima, tale da garantire il distanziamento interpersonale. Inoltre, all’ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati dispenser per l’igienizzazione delle mani.
    • La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.
    • Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi
      sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.
    • All’interno dell’esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione).

 

30.10.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 2.765 nuovi casi (ieri 1.966) con 17.834 tamponi (ieri 15.594), 10 decessi (ieri 13). +50% di nuovi casi in Maremma, 75 contro i 51 di ieri

Sono oggi 2.765 i nuovi positivi al Coronavirus (2.278 identificati in corso di tracciamento e 487 da attività di screening) su un totale di 41.723 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 7,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 2.765 casi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.074.698, 17.834 in più rispetto a ieri, superando il traguardo indicato dal presidente Eugenio Giani di 17.500 tamponi giornalieri. Sono 10.964 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.262 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.420, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.160 (67 in più rispetto a ieri), di cui 153 in terapia intensiva (16 in più). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 7 uomini e 3 donne con un’età media di 83,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Massa Carrara, 2 a Pisa, 2 a Livorno.

  • I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 13.983 (33,5% dei casi totali).

    Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

    Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

    Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.
  • Sono 12.608 i casi complessivi ad oggi a Firenze (834 in più rispetto a ieri),
  • 3.215 a Prato (180 in più)
  • 3.233 a Pistoia (264 in più),
  • 2.748 a Massa (168 in più),
  • 4.271 a Lucca (264 in più),
  • 5.263 a Pisa (326 in più),
  • 2.812 a Livorno (237 in più),
  • 3.895 ad Arezzo (302 in più),
  • 1.886 a Siena (115 in più),
  • 1.242 a Grosseto (75 in più).

Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.278, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 995 nella Nord Ovest, 492 nella Sud est.

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.119 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.022 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.410 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.256, Prato con 1.247, la più bassa Grosseto con 560.

Complessivamente, 25.260 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (2.383 in più rispetto a ieri, più 10,4%). Sono 29.639 (1.053 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.419, Nord Ovest 11.417, Sud Est 6.803).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.160 (67 in più rispetto a ieri, più 6,1%), 153 in terapia intensiva (16 in più rispetto a ieri, più 11,7%).

Le persone complessivamente guarite sono 13.983 (305 in più rispetto a ieri, più 2,2%): 649 persone clinicamente guarite (23 in più rispetto a ieri, più 3,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 13.334 (282 in più rispetto a ieri, più 2,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 1.320 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 472 a Firenze, 65 a Prato, 93 a Pistoia, 194 a Massa Carrara, 155 a Lucca, 120 a Pisa, 80 a Livorno, 64 ad Arezzo, 37 a Siena, 26 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 35,4 x100.000 residenti contro il 63,2 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (99,5 x100.000), Firenze (46,7 x100.000) e Lucca (40,0 x100.000), il più basso a Grosseto (11,7 x100.000).

29.10.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 1.966 nuovi casi (ieri 1.708) con 15.594 tamponi (ieri 13.811), 13 decessi (ieri 7). Ancora record in Maremma, 51 nuovi casi (ieri 38).

In Toscana sono 38.958 i casi di positività al Coronavirus, 1.966 in più rispetto a ieri (1.647 identificati in corso di tracciamento e 319 da attività di screening). I nuovi casi sono il 5,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,6% e raggiungono quota 13.678 (35,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.056.864, 15.594 in più rispetto a ieri. Sono 9.904 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 842 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 23.970, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.093 (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più). Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un’età media di 84,4 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 1.966 casi odierni è di 44 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

  • 11.774 i casi complessivi ad oggi a Firenze (670 in più rispetto a ieri),
  • 3.035 a Prato (191 in più),
  • 2.969 a Pistoia (188 in più),
  • 2.580 a Massa (118 in più),
  • 4.007 a Lucca (172 in più),
  • 4.937 a Pisa (198 in più),
  • 2.575 a Livorno (94 in più),
  • 3.593 ad Arezzo (223 in più),
  • 1.771 a Siena (61 in più),
  • 1.167 a Grosseto (51 in più).

Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.049 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 582 nella Nord Ovest, 335 nella Sud est.

La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.045 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 977 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.324 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.178, Prato con 1.178, la più bassa Grosseto con 527.
Complessivamente, 22.877 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.504 in più rispetto a ieri, più 7%).
Sono 28.586 (2.831 in più rispetto a ieri, più 11%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.150, Nord Ovest 10.971, Sud Est 6.465).
Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.093 (106 in più rispetto a ieri, più 10,7%), 137 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,4%).
Le persone complessivamente guarite sono 13.678 (343 in più rispetto a ieri, più 2,6%): 626 persone clinicamente guarite (52 in più rispetto a ieri, più 9,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 13.052 (291 in più rispetto a ieri, più 2,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un’età media di 84,4 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena.

Sono 1.310 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 470 a Firenze, 63 a Prato, 93 a Pistoia, 192 a Massa Carrara, 155 a Lucca, 118 a Pisa, 78 a Livorno, 64 ad Arezzo, 37 a Siena, 26 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 35,1 x100.000 residenti contro il 62,8 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (98,5 x100.000), Firenze (46,5 x100.000) e Lucca (40,0 x100.000), il più basso a Grosseto (11,7 x100.000).

28.10.2020: in Toscana nelle ultime 24 ore, 1.708 nuovi casi (ieri 1.823) con 13.811 tamponi (ieri 13.502), 7 decessi (ieri 15). Ancora numeri alti in Maremma, 38 nuovi casi (ieri 40).

Sono oggi 1.708 i nuovi positivi al Coronavirus (1.489 identificati in corso di tracciamento e 219 da attività di screening) su un totale di 36.992 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.708 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).
I guariti crescono del 2,9% e raggiungono quota 13.335 (36% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.041.270, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.156 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 20,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.250 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 22.360, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più).
Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un’età media di 82,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 11.104 i casi complessivi ad oggi a Firenze (626 in più rispetto a ieri), 2.844 a Prato (227 in più), 2.781 a Pistoia (181 in più), 2.462 a Massa (67 in più), 3.835 a Lucca (142 in più), 4.739 a Pisa (175 in più), 2.481 a Livorno (114 in più), 3.370 ad Arezzo (95 in più), 1.710 a Siena (43 in più), 1.116 a Grosseto (38 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.034, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 498 nella Nord Ovest, 176 nella Sud est.

La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 992 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 936 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.263 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.131, Prato con 1.104, la più bassa Grosseto con 504.
Complessivamente, 21.373 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.256 in più rispetto a ieri, più 6,2%). Sono 25.755 (1.556 in più rispetto a ieri, più 6,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.411, Nord Ovest 9.385, Sud Est 5.959).
Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 987 (64 in più rispetto a ieri, più 6,9%), 130 in terapia intensiva (11 in più rispetto a ieri, più 9,2%).
Le persone complessivamente guarite sono 13.335 (381 in più rispetto a ieri, più 2,9%): 574 persone clinicamente guarite (25 in più rispetto a ieri, più 4,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 12.761 (356 in più rispetto a ieri, più 2,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 1.297 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 469 a Firenze, 63 a Prato, 92 a Pistoia, 191 a Massa Carrara, 153 a Lucca, 115 a Pisa, 77 a Livorno, 62 ad Arezzo, 35 a Siena, 26 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 34,8 x100.000 residenti contro il 62,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (98,0 x100.000), Firenze (46,4 x100.000) e Lucca (39,4 x100.000), il più basso a Grosseto (11,7 x100.000).