








🔴 Zona Rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi, vale a dire nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio.
Si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile ricevere nella propria casa solo due persone non conviventi (under 14 non conteggiati). Bar e ristoranti chiusi, per cui vengono subito stanziati oltre 500 milioni di euro.
🟠 Zona Arancione in tutta Italia negli altri giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).
In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all’interno del proprio Comune, senza giustificarne il motivo.
Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio.
🟡 Zona Gialla in #Toscana nei giorni 20, 21,22 e 23 dicembre.





Un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti dai provvedimenti di lockdown conseguenti all’emergenza Covid: saranno utilizzati così i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana secondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge 157del 30 novembre. Lo hanno annunciato questa mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras.
Il bando, presentato dal presidente come “una boccata d’ossigeno per imprese duramente colpite dalle misure di chiusura”, partirà rapidamente con una procedura estremamente semplificata: il richiedente dovrà esibire esclusivamente una autocertificazione dichiarando di aver subito tra gennaio e novembre una diminuzione di almeno il 50 per cento del fatturato rispetto alla normale attività.
Sono circa 20.000 gli operatori toscani potenzialmente interessati al provvedimento: il contributo, uguale per tutti, sarà erogato ai richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle domande, fino all’esaurimento dei fondi.
“Da giorni – ha spiegato Giani – avevamo in mente questa misura, ma abbiamo deciso di formalizzarla solo dopo aver visto, nella giornata di ieri, un orientamento decisamente favorevole alla conversione in legge dei decreto cosiddetto ‘ristoro’ da parte del Parlamento.
In questa situazione, anche prima della approvazione definitiva, abbiamo deciso di rompere gli indugi e varare questo provvedimento offrendo così in tempi brevi e una opportunità a una categoria precisa, che potrà attivarla con modalità il più possibile semplificate anche perché i tempi per impegnare questi fondi sono molto ristretti: dobbiamo far tutto entro il 2020”.
“Le risorse di questo fondo – ha aggiunto Marras – sono destinate alla spesa corrente e non potrebbero essere utilizzate per investimenti. Il presidente ha quindi giustamente pensato di destinarle a un settore, quello della somministrazione, che ha avuto perdite notevolissime.
E’ un intervento che definirei solidale, il cui iter sarà rapidissimo. Dopo un confronto con le associazioni di categoria, lunedì porterò la delibera in giunta e già martedì sarà pronto il decreto che ci permetterà di indire il bando”.

Alla vigilia del nuovo ingresso della Toscana in zona arancione, il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato un’ordinanza per regolamentare e chiarire quali sono gli spostamenti e le attività consentiti a partire da domani, domenica 6 dicembre, all’interno della regione.
“Con l’ingresso in zona arancione – spiega il presidente Giani – possiamo adottare misure più morbide, che ci danno maggiore libertà di movimento e, ad esempio, consentono da domani di riaprire i negozi. Con queste nuove regole vogliamo chiarire ai cittadini toscani in quali casi sarà possibile spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, entrando nel dettaglio delle attività consentite e cercando di rispondere così ai tanti interrogativi che la gente ci rivolge. Dobbiamo però essere consapevoli che il nemico è sempre con noi e che solo continuando a prendere precauzioni e a fare grande attenzione possiamo pensare di sconfiggerlo ed evitare così l’arrivo di una terza ondata a gennaio”.
Ecco cosa prevede in dettaglio la nuova ordinanza.
Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica):
Attività
Attività dei centri estetici.
Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
Caccia e Pesca
Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
Circoli culturali e ricreativi
Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Biblioteche
Per l’accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio.
Sport
Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all’aperto.
Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione dalle zone arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
Formazione professionale, scuole e corsi
Nei corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza.
L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale.
Le attività destinate ai bambini e ai ragazzi possono essere svolte in maniera collettiva.
CLICCARE QUI PER SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Riportiamo di seguito i link alle varie normative vigenti per le Aree Arancioni come la Toscana da domenica.

Di seguito riportiamo l’articolo 1 del DPCM, quello che riporta le regole da seguire per la generalità dei cittadini.
Qui si può scaricare il testo completo del DPCM in PDF
e qui tutti gli allegati con i protocolli per le varie categorie di attività e servizi (PDF)
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus,anche in vista delle imminenti festività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro ….;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)
3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
ART. 2
(Entrata in vigore)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

La nuova ordinanza, in vigore da oggi, disciplina, dunque, le nuove regole che consentono, in particolare, gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nei seguenti casi:
La nuova ordinanza dispone, inoltre, lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia con prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza nella consegna e ritiro dell’animale.
Disposizioni per gli spostamenti
1. è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 62/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;
2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
3. è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
4. è consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l’altro genitore o
comunque presso l’affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
5. Con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o comunque la disponibilità e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto che sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di RIVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
-sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999;
8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, che gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale;
9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:
-lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
10. Fatto salvo quanto specificato nei punti 12, 13 e 15 i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attivitàlaboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;
11. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l’attività e con i relativi obiettivi formativi;
12. è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n.95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”;
13. Le disposizioni di cui al punto 10 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione;
14. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti
i casi garantire l’imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.
Disposizioni per l’attività corsistica individuale e collettiva
15. L’attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità per tutte le fasce d’età:
– a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;
– in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020, se l’attività corsistica è individuale.
Disposizioni relative a autocertificazioni per spostamenti
16. Gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

In questi momenti difficili, soprattutto per le persone anziane costrette anche a rimanere in casa spesso da soli, l’Auser Scansano Odv, oltre ai beni di prima necessità, porterà un libro della nostra Biblioteca.
Per informazioni 0564 509116 oppure Carlo, 3405709138.


Visto il protrarsi del nuovo stato di emergenza sanitaria, l’AUSER Scansano ODV, in collaborazione con Unicoop Tirreno, riprende la consegna della spesa a domicilio per le persone che si trovano in difficoltà.

Per informazioni 0564 509116 3405709138
Questo è il nuovo chiarimento preso dal sito del Governo in cui tra i luoghi dove si può andare a fare la spesa, oltre il proprio Comune, si parla di Comune contiguo al proprio che presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze.
Per “Comuni contigui” si devono intendere i “comuni confinanti” che, per Scansano sono 5:
La parola chiave resta una e sola: buonsenso.
Il chiarimento di Palazzo Chigi non deve trasformarsi in un “libera tutti”. E questo dipende da ciascuno di noi.
Oggi è stata aggiornata la risposta alla domanda:
Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?
Il testo della nuova formulazione è il seguente (in rosso la frase aggiunta):
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
Vista la ufficialità della fonte (sito del Governo italiano) possiamo dunque ritenere superata una delle limitazioni precedenti, limitazione che era particolarmente fastidiosa per chi abita in un piccolo comune senza supermercati o per chi abita in una frazione distante dal capoluogo comunale ma vicina ad un supermercato sito in altro comune. Col chiarimento di oggi la questione è superata, attenzione però, si parla si “un Comune contiguo” ovvero confinante.
FONTI:
Questa è la formulazione che era ancora presente il 13 novembre:

E questa è la formulazione presente oggi, 15 novembre:

L’Auser Scansano odv è disponibile per consegna di medicinali e generi alimentari alle persone più fragili e che sono impossibilitate a muoversi.
Inoltre due nostre volontarie dai nostri uffici ogni settimana chiameranno i nostri associati per sapere se hanno bisogno di aiuto, ma anche per dare loro un supporto psicologico.
Per contattare l’Auser di Scansano:
Questo è l’avviso dell’Auser di oggi.
Scansano.blog ringrazia tutte i Volontari e le Volontarie dell’Auser per la loro costante presenza in aiuto alle persone fragili. Le attività dell’Auser sono un costante riferimento sociale, spesso sostitutive di quelle che dovrebber svolgere le Istituzioni locali.
Questo il testo dell’appello che tutti i Sindaci della provincia di Grosseto (tranne Monte Argentario e Scansano) hanno inviato oggi al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
La situazione gravissima determinata dalla pandemia da virus covid 19 deve essere fronteggiata dalla nostra comunità con responsabilità, attenzione e equilibrio. La gestione di una crisi complessa e difficile come questa ha la necessità di essere sostenuta oltreché dal supporto medico scientifico da una visione realistica del nostro paese. Il Governo anche nei recenti provvedimenti ha sottolineato l’importanza in questa fase del ruolo dei Comuni. L’Italia è una nazione complessa e diversificata, la tipologia e qualità delle relazioni sociali è conseguente a un territorio fatto di aree urbane, ma in prevalenza da piccoli Comuni con borghi e centri scarsamente abitati.
Il distanziamento fisico è in questi luoghi una condizione normale dettata dalla bassa a volte bassissima presenza umana. I nostri paesi rappresentano l’ossatura dell’Italia con la loro ricchezza culturale e umana che resiste garantendo le caratteristiche della nostra nazione. La vita dei nostri Comuni è basata su tante piccole cose e sono i bar e i ristoranti a rappresentare il tessuto fragile, ma socialmente importante che mantiene anche un’economia basata su turismo, prodotti di qualità e servizi.
Le norme, per essere buone norme, devono basarsi su una corretta analisi di dove e come verranno applicate. Quelle del recente dpcm in cui viene fissata ad esempio una generalizzata chiusura degli esercizi pubblici alle ore 18, sono in questo senso regole che non rispettano la realtà ed in particolare quella delle popolazione dei Comuni più piccoli. Una norma, se non viene compresa dai cittadini e recepita come norma giusta, rischia di determinare una frattura grave tra governanti e governati.
Il nostro è un appello alla riflessione del Presidente del Consiglio – concludono i sindaci – La crisi legata alla pandemia è e sarà lunga, non vogliamo che sia caratterizzata da una superficiale applicazione delle iniziative di contrasto. Riteniamo dunque che:
I sindaci di: