16.5.2020: Le decisioni del Consiglio dei Ministri sulle riparture a partire dal 18 maggio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Fase 2: le linee guida Inail-Iss nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Il documento tecnico, realizzato dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss), fornisce raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo coronavirus nella fase 2 nei settori della ristorazione.

La pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico il 10 maggio, si articola in due parti: la prima è dedicata a un’analisi di contesto del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, mentre la seconda contiene le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione oltre a semplici regole per il contenimento del contagio.

Di seguito è riportata la seconda parte, quella con le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Cliccare per ingrandire

Fase 2: le linee guida Inail-Iss per ristoranti

Il documento tecnico, realizzato dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss), fornisce raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo coronavirus nella fase 2 nei settori della ristorazione.

La pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico il 10 maggio, si articola in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Di seguito è riportata la seconda parte, quella con le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Cliccare per ingrandire

Come fare e a quali banche rivolgersi per l’anticipo della cassa integrazione


Riportiamo quanto comunicato dalla Regione Toscana

 

I lavoratori di aziende in crisi che in questo momento sono a casa non dovranno attendere che l’Inps eroghi loro l’assegno per averlo in disponibilità sul conto corrente. Lo anticiperà la banca, se l’azienda non potesse: a interessi e costo zero, grazie all’intesa firmata in Toscana il 14 aprile.

Tecnicamente si tratta di un’ apertura di credito in una unica soluzione fino a 1400 euro nel caso di ammortizzatori attivati per l’emergenza Covid-19 (Cigo, Fis, Cig in deroga e Cisoa a seconda del settore e del tipo di impresa). Ma come si fa domanda e con quali tempi? A quale banca rivolgersi?

Dove
Sono numerosi gli istituti che hanno aderito al protocollo d’intesa per l’anticipo degli ammortizzatori sociali. L’accordo toscano è stato siglato da Cassa Risparmio di Volterra, Banca Popolare di Lajatico, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banca Cambiano, Intesa Sanpaolo, Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria, Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo, ChiantiBanca Credito Cooperativo, Banca dell’Elba Credito Cooperativo, Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Banca Tema Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo, Banca del Valdarno Credito Cooperativo, Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo e ViVal banca – Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio.

Quando
E’ sufficiente che l’azienda abbia presentato domanda per l’integrazione salariale con pagamento diretto da parte di Inps. Non c’è da aspettare oltre per rivolgersi in banca. “La richiesta del lavoratore potrà avvenire immediatamente – spiega l’assessore al lavoro della Toscana, Cristina Grieco – e l’istituto procederà all’erogazione dell’anticipo senza dover aspettare l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento delle Cig”. Basterà dunque che il lavoratore alleghi alla richiesta alla banca la dichiarazione dell’azienda, con indicazione dell’importo della quota di integrazione salariale spettante in modo che questa possa calcolare l’anticipo dovuto. L’istituto non dovrà quindi attendere né l’autorizzazione della Regione né la presentazione, spiegano dagli uffici della giunta, dei modelli SR41 all’Inps. L’intesa firmata in Toscana prevede del resto una tripla garanzia: quella del lavoratore chiamato ad estinguere il debito residuo che eventualmente rimanesse dopo il versamento dell’assegno da parte dell’Inps, quella dell’azienda che potrà rimborsare la banca con i successivi stipendi del lavoratore e quella, in ultima istanza, del fondo di garanzia che sarà attivato dalla Regione.

 

Le Regole di Fase 2 per la Toscana in vigore da oggi: un riassunto ordinato

  1. SECONDE CASE
    Non è consentito il rientro in Toscana nelle seconde case utilizzate per vacanza. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.
  2. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
    Chi risiede in Toscana può raggiungere seconde case, camper, roulottes o altri manufatti per svolgere attività di manutenzione e riparazione. Lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale (quindi non familiare) e limitato al territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
  3. FARE LA SPESA
    Si può fare la spesa nel territorio della propria provincia.
    Per chi abita in un comune confinante con un’altra provincia vale il principio di prossimità. In questo caso si può raggiungere il punto vendita più vicino, anche se esterno alla propria provincia.
  4. ATTIVITÀ SPORTIVA
    L’attività sportiva può essere svolta, solo individualmente, ma spostandosi all’interno dell’intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata. Si può fare sport anche negli impianti pubblici o privati all’aperto senza l’utilizzo di spogliatoi o altri spazi chiusi. I minori o i soggetti non completamente autosufficienti possono essere accompagnati da una persona. La distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri.
  5. PASSEGGIATE, JOGGING E BICICLETTA
    L’attività motoria, a piedi o in bicicletta, può essere svolta con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri.
  6. USO DELLE MASCHERINE
    Per ogni altra attività diversa da quella sportiva valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri.
  7. ALLEVAMENTO E CURA DEGLI ORTI E DEI BOSCHI
    Anche le attività agricole e la selvicoltura sono permesse, e l’ambito è quello regionale. Occorre però che lo si faccia in un appezzamento agricolo o forestale di proprietà, con un solo spostamento al giorno e il rientro in giornata presso la propria abitazione. Le attività da svolgere devono limitarsi a quelle per la tutela delle specie vegetali, degli animali allevati, e per il taglio del bosco.
  8. ADDESTRAMENTO CANI E CAVALLI
    È consentito l’addestramento e l’allevamento di cavalli e cani, all’interno del territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.
  9. TOELETTATURA DEGLI ANIMALI
    L’attività degli esercizi di toelettatura di animali è permessa, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale.
  10. USO DELLE IMBARCAZIONI
    L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata.
  11. MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO BARCHE
    Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa.
  12. RISTORAZIONE E BAR, CONSEGNE A DOMICILIO E ASPORTO
    La ristorazione con consegna a domicilio è permessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Lo stesso vale per la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.
  13. AGRITURISMI
    Anche le aziende agrituristiche autorizzate potranno somministrare alimenti e bevande alle condizioni indicate per la ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
  14. CALZATURE PER BAMBINI
    È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.
  15. DISTRIBUTORI BENZINA
    Gli impianti di distribuzione carburanti che funzionano con la presenza del gestore possono derogare dall’obbligo di presenza nelle fasce orarie di garanzia.
  16. CIMITERI
    E’ consentito l’accesso ai cimiteri in forma individuale o con accompagnatore nel caso di persona non completamente autosufficiente.
  17. SPOSTARSI IN BUS
    Con l’avvio della fase 2, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Nei giorni scorsi ho firmato l’ordinanza n. 47, che rinvia alle disposizioni nazionali per gli aspetti non previsti al suo interno. È possibile servirsi dei mezzi pubblici esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti. Va rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vanno utilizzate le consuete misure personali anticontagio. A bordo dei mezzi pubblici occorrerà infatti rispettare la distanza di almeno 1 metro dagli altri passeggeri e dal conducente. Sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico ed è raccomandato indossare i guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, ad eccezione dei bambini sotto i sei anni. Lo stesso vale per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per i loro accompagnatori. La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.

3.5.2020: IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Cliccare sull’immagine per scaricare il modulo in formato PDF “editabile”

Il Ministero dell’Interno ha comunque precisato che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

Come sempre, gli operatori di polizia avranno comunque dei moduli che potranno essere compilati al momento dalle persone al momento del controllo. Formalmente gli spostamenti devono ancora essere giustificati con il modulo, in ogni caso il governo ha specificato che per chi va al lavoro si potrà esibire un tesserino.

3.5.2020: IL PRESIDENTE ROSSI HA FIRMATO OGGI ALCUNE NUOVE ORDINANZE PER LA FASE DUE: LE REGOLE PER LA TOSCANA

Dichiarazione del Presidente della Regione Toscana:


✅ Sono state accolte alcune richieste di integrazione su materie che erano rimaste fuori dal Dpcm del Presidente Conte. Sono state così recepite una serie di segnalazioni che erano emerse dal tessuto economico e sociale della Toscana. Mi auguro che nelle prossime settimane si possa davvero ragionare della possibilità di governare la graduale ripartenza con la logica della differenziazione territoriale sulla base di parametri oggettivi, che é l’unico modo per coniugare e strategia sanitaria ed economica.

Vediamo ora i punti salienti:

👉| SÌ al rientro in Toscana da fuori regione SOLO per chi ha residenza/domicilio/abitazione E il proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia

👉 NO al rientro in Toscana per chi ha la seconda casa e vive fuori regione

👉 SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE alla seconda casa sul territorio regionale per lavori di manutenzione con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza

👉 SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE all’interno del territorio regionale presso camper, roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lavori di manutenzione con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza

👉 SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE all’interno del territorio regionale per attività di agricoltura amatoriale e selvicoltura libera su terreni di proprietà con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza e limitatamente alle attività necessarie e indifferibili.

👉 SÌ alla consegna a domicilio e all’asporto di cibo e bevande con la raccomandazione di prenotazioni telefoniche o on line. Questa norma vale anche per gli agriturismi.

👉 SÌ agli spostamenti INDIVIDUALI per fare la spesa su tutto il territorio provinciale

👉 SÌ alla ripresa delle attività di toelettatura per animali

👉 SÌ a spostamenti col proprio mezzo privato per raggiungere luoghi all’interno del territorio regionale dove fare attività/sportiva in forma strettamente INDIVIDUALE (es. corsa, ciclismo, pesca) con il rispetto di distanza interpersonale di 2 metri e obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza. Durante le attività sportive, mantenendo i 2 metri di distanza, non è obbligatorio l’uso della mascherina.

👉 SÌ all’attività motoria (passeggiate) insieme a familiari/conviventi all’interno del proprio comune partendo e tornando alla propria abitazione/domicilio/residenza.

👉SÌ all’allenamento di cani e cavalli

👉 SÌ all’utilizzo di imbarcazioni per la pesca sportiva amatoriale (2 persone al massimo) e rientro all’ormeggio

⭕️ A tutto questo si aggiunge il fatto che la Toscana si adegua alla norma nazionale che riduce a 1 metro la distanza interpersonale, ma RACCOMANDIAMO FORTEMENTE di mantenere per quanto possibile 1 metro e 80.

🔴 Raccomando la massima attenzione al rispetto delle regole. Perché la graduale ripartenza non sia una falsa partenza dobbiamo usare la massima attenzione in ogni nostro comportamento.

Fase2: Quali sono i “congiunti”? Cosa dice e il testo integrale della sentenza della Cassazione citata dalla circolare odierna del Ministero dell’interno

La Circolare del Ministero dell’interno pubblicata il 3.5.3020, per quanto riguarda l’accezione del termine “congiunti” previsto dal DPCM 26.4.2020, rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione numero 46351 del 2014.

Cosa dice in merito questa sentenza?

“il riferimento ai prossimi congiunti deve essere inteso in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.

“la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione quanto piuttosto come stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

E  indica come riferimento l’articolo 2 della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazione della persona per affermare che  lo stabile legame tra due persone  “non debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio”  

Per completezza, riportiamo qui integralmente la sentenza della Corte di Cassazione numero 46351 del 2014.

cliccare per scaricare

 

Circolare del Ministero dell’interno ai prefetti sulle misure della Fase 2

Il Ministero dell’interno ha pubblicato, alle 12.14 del 3.4.2020, le indicazioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai prefetti di seguito riportata integralmente.

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Cliccare su un immagine per ingrandirla e poter scorrere tutte le pagine

Fase 2: Modulo per la comunicazione alla Prefettura per l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, è stata prevista una sola tipologia di comunicazione preventiva obbligatoria al Prefetto, relativa alle attività sospese: è necessario comunicare l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di merci e forniture.
               Conseguentemente il modulo predisposto in formato Word editabile è stato modificato, si può scaricare cliccando la immagine sottostante; dovrà essere spedito all’indirizzo P.E.C. protocollo.prefgr@pec.interno.it .

cliccare per scaricare il modulo

2.5.2020: Ordinanza 47 della Regione Toscana con le nuove disposizioni per il trasporto pubblico locale su gomma

Il presidente Rossi ha firmato l’ordinanza n. 47. A bordo almeno un metro di distanza e obbligo di indossare le mascherine. Non si può uscire dalla Toscana e si possono usare i mezzi pubblici solo per comprovate esigenze. Tutte le precauzioni da adottare:

Da lunedì 4 maggio, con l’avvio della fase 2 di lotta al coronavirus, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall’ordinanza n. 47 firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non previsto al suo interno.

In primo luogo sarà possibile servirsi dei mezzi pubblici esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti, mentre non sarà consentito uscire dal territorio regionale. Andranno quindi rispettate tutte le disposizioni previste dall’articolo 1 lettera A del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso secondo il quale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A bordo dei mezzi pubblici occorrerà rispettare la distanza di almeno 1 metro dagli altri passeggeri e dal conducente. Sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico ed è raccomandato indossare i guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, ad eccezione dei bambini sotto i sei anni. Lo stesso vale per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per i loro accompagnatori.

Le Aziende di trasporto devono assicurare la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico. Quella del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno. Il datore di lavoro deve provvedere alla pulizia o fornirà a ciascun autista un kit di pulizia, con le relative istruzioni d’uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri. Nel caso in cui la distanza tra il conducente e i passeggeri sia inferiore ad un metro, le Aziende doteranno gli autisti di mascherine FFP2.

Alle Aziende è inoltre raccomandata l’installazione di dispenser per gel con liquido disinfettante per detergere le mani e la distribuzione di guanti protettivi monouso per i passeggeri.

Quando, nonostante l’aumento dall’attuale 60 all’85% delle corse dei bus, dovesse verificarsi una saturazione dei posti disponibili, sarà possibile il ricorso a corse bis che le Aziende potranno garantire con il proprio personale.

Nelle situazioni di insufficiente capacità di trasporto, in via residuale e in presenza di particolari esigenze territoriali, previo il nulla osta del settore trasporti della Regione Toscana, potranno essere autorizzati servizi di noleggio con conducente, di taxi e di ulteriori autobus e saranno effettuate verifiche circa i fabbisogni di mobilità con la possibilità di incrementare ulteriormente il numero delle corse.

Alle aziende di trasporto pubblico locale è chiesto di favorire, dove possibile, il trasporto gratuito a bordo di bici, monopattini e simili da parte degli utenti.

I servizi di noleggio di veicoli con conducente, autobus e taxi, nel periodo dell’emergenza sanitaria, possono essere utilizzati per servizi privati aziendali a spese delle aziende richiedenti. E’ possibile utilizzare i taxi o da parte di un solo passeggero o soltanto da più appartenenti allo stesso nucleo familiare o residenti nella stessa abitazione.

Gli Enti locali sono sollecitati a svolgere, al fine di evitare assembramenti, la propria attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio alle fermate e stazioni del servizio del trasporto pubblico, con particolare attenzione a quelle più frequentate e nelle fasce orarie dei pendolari, attraverso l’utilizzo dei propri dipendenti, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale o tramite la Protezione civile e le associazioni di volontariato o con altra modalità organizzativa.

E’ sospesa la vendita dei biglietti a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. E’ previsto il rafforzamento da parte delle Aziende, attraverso l’utilizzo di tutto il personale o l’utilizzo di personale esterno con mansioni specifiche, di alcune azioni, come il controllo del rispetto delle misure di contenimento e delle linee guida nazionali e regionali, sia alle fermate che a bordo bus, segnalandone alle Forze dell’Ordine l’inosservanza o la necessità di intervento; forme di controllo dei biglietti preferibilmente a terra presso le fermate e nelle stazioni; forme di monitoraggio alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari; la promozione di ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale.

Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. Qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria all’interno dei mezzi.

Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni dell’ordinanza è raccomandata l’adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle aziende, delle regolamentazioni (come il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e una maggiore flessibilità nella rimodulazione degli orari di lavoro) finalizzate al contenimento del contagio, mitigando i picchi nell’utilizzo del trasporto pubblico.

L’efficacia dell’ordinanza decorre dal 4 maggio e fino al 31 luglio 2020, data finale dello stato di emergenza, salvo nuovo provvedimento.

2.5.2020: Fase 2 – I chiarimenti del Governo

 

Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?

Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

SPOSTAMENTI
  1. Posso spostarmi per far visita a qualcuno?
    Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
  2. Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
    L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
    Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
  3. Si può uscire per fare una passeggiata?
    Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
  4. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
    I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile negli allegati 1 e 2del DPCM, riportati per intero in fondo a questo articolo).
  6. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.
  7. Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal DPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
    Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
  8. Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
    Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
    Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
  9. È consentito fare attività motoria o sportiva?
    L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
    È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
    Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
  10. Posso utilizzare la bicicletta?
    L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
  11. Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
    Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
    Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
    Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq.
  12. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
    Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

  1. Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?
    Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
  2. I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?
    Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
  3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
    Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
  4. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
    No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
  5. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
    No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
    Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
  6. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?
    Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
    La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
    Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
    Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
  7. E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?
    Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
  8. Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?
    Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice Ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”.
    E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
  9. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
    Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
  1. Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?
    Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
    Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
    Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  2. È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?
    Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
    Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
  3. I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?
    Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
  4. Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
    Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
  5. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
    Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
  6. Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
    Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

CANTIERI

I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

UNIVERSITÀ

  1. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
    Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  2. Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?
    Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
    Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.
Allegato 1 
 
                       Commercio al dettaglio 
 
  Ipermercati 
  Supermercati 
  Discount di alimentari 
  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi
specializzati 
  Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
  Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiale elettrico e termoidraulico 
  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  Farmacie 
  Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di
medicinali non soggetti a prescrizione medica 
  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
  Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per
toletta e per l'igiene personale 
  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
  Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per
riscaldamento 
  Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet 
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione 
  Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto   per
corrispondenza, radio, telefono 
  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
  Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 
  Commercio al dettaglio di libri 
  Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati 
  Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
 Allegato 2 
 
                       Servizi per la persona 
 
  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
  Attivita' delle lavanderie industriali 
  Altre lavanderie, tintorie 
  Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

 

Fonte: http://www.governo.it/it/faq-fasedue

 

 

1.5.2020: Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa del Lavoro 2020

Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani.

Non ci può essere Repubblica senza lavoro, come afferma solennemente il primo articolo della nostra Costituzione.

Il lavoro è stato motore di crescita sociale, economica, nei diritti, in questi settantaquattro anni di Repubblica.

Perché il lavoro è condizione di libertà, di dignità e di autonomia per le persone. Consente a ciascuno di costruire il proprio futuro e di rendere l’intera comunità più intensamente unita.

Va ribadito con determinazione nella attuale situazione, in cui la diffusione del virus ha colpito duramente il nostro popolo,costringendoci, a un temporaneo congelamento delle attività. In Italia, come in tutto il mondo, le conseguenze della pandemia mettono a rischio tanti posti di lavoro.

Risalta ancora di più, in questo contesto, il valore del lavoro e, in particolare l’opera svolta da medici, infermieri, altri operatori sanitari, farmacisti, con tanti fra di loro caduti nello svolgimento dei propri compiti. Il lavoro di Forze dell’Ordine, Forze Armate, operatori del settore della logistica e dei trasporti, della distribuzione, di filiere produttive essenziali, del sistema di istruzione, pur tra molte difficoltà, ha consentito, giorno dopo giorno, al nostro Paese di non fermarsi e di andare avanti, sia pure funzionando a velocità ridotta.

Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni. Ora guardiamo alla ripresa: ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o negligenze. A cominciare dal consolidamento dei risultati sin qui ottenuti nella lotta al virus, a un equo, efficace e tempestivo sostegno alle famiglie e alle attività produttive, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito, in modo da conservare intatte tutte le risorse del nostro capitale sociale e da consentire di far sopravvivere e far compiere un salto di qualità alla organizzazione delle imprese e alla offerta di servizi, con scelte avvedute, nella consapevolezza che sono destinate a incidere sulla qualità della vita di ciascuna famiglia, sugli stessi tempi e ritmi della vita quotidiana delle persone.

A partire dal lavoro si deve ridisegnare il modo di essere di un Paese maturo e forte come l’Italia.

La fabbrica, i luoghi di lavoro, hanno orientato e plasmato i modi di vivere nei nostri borghi e nelle nostre città, e l’opera stessa delle istituzioni chiamate ad assicurare la realizzazione della solidarietà politica, economica e sociale prevista dalla Costituzione.

La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione Europea.

Molto cambierà nella vita delle nostre società. Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma sia l’occasione, al contrario, per affrontare efficacemente ritardi antichi come quelli del lavoro per i giovani e le donne, particolarmente acuti nelle aree del Mezzogiorno. Come il lavoro in nero o irregolare, da fare emergere per esigenza di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento.

Il ruolo degli imprenditori – piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese – appare centrale, assieme a quello della ricerca, in questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive.

Oggi, mentre celebriamo in modo così diverso dal consueto questo Primo maggio, non possiamo non riconoscere gli importanti traguardi di giustizia sociale conseguiti attraverso le battaglie dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, efficaci strumenti di progresso ed eguaglianza.

Le Confederazioni sindacali hanno dedicato questa giornata al lavoro in sicurezza, per rendere solida e non fugace la prospettiva di rilancio.

Non può esservi – e non vi è – contrapposizione tra sicurezza, salute e lavoro.

E’ stata avviata la graduale ripresa della nostra vita sociale e di molte attività economiche.

La ripresa è possibile perché nei quasi due mesi precedenti siamo riusciti ad attenuare molto la pericolosità dell’epidemia. Dobbiamo difendere questo risultato a tutela della nostra salute.

Non vanno resi vani i sacrifici fatti sin qui se vogliamo assieme riconquistare, senza essere costretti a passi indietro, condizioni di crescente serenità.  

Non va dimenticata l’angoscia delle settimane precedenti, sotto la violenta e veloce aggressione del virus, che abbiamo superato i duecentomila contagi e che ogni giorno dobbiamo piangere alcune centinaia di vittime.

Questo richiede un responsabile clima di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni.

So che possiamo fare affidamento sul senso di responsabilità dei nostri concittadini – manifestato, in questo periodo, in misura ammirevole dalla loro quasi totalità – perché, nelle nuove condizioni, ci si continui a comportare con la necessaria prudenza.

Sono necessarie indicazioni ragionevoli e chiare – da parte delle istituzioni di governo ma, oltre al loro rispetto, è soprattuttodecisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute.

Attraversiamo un passaggio d’epoca pieno di difficoltà. Riusciremo a superarle.

A tutti i lavoratori, alle Stelle al Merito del Lavoro – abitualmente consegnate in tutta Italia in questa ricorrenza – va il saluto più cordiale e l’augurio di una rapida ripresa.

Buon Primo maggio.